Ferie non godute vanno pagate anche in caso di decesso
Pubblicato giovedì 24 luglio 2014
Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 12.06.2014 n° C-118/13
(ASCA) – Roma, 12 giu 2014 – L’Unione europea non ammette legislazioni o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo di ferie non godute. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, dichiarando inoltre che tale indennità non dipende dalla previa domanda dell’interessato.
Il Tribunale europeo ha analizzato il caso di un lavoratore tedesco, deceduto con ancora oltre 140 giorni di ferie da effettuare. La moglie si era vista rifiutare l’indennizzo dall’azienda per la quale lavorava il marito. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio di diritto sociale di particolare importanza e che il diritto alle ferie annuali e quello al pagamento dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti di un diritto unico.
La Corte ha già dichiarato che, quando il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore ha diritto ad un’indennita’ per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie. Il diritto dell’Unione osta a disposizioni o prassi nazionali in virtu’ delle quali un’indennità finanziaria non à dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro quando quest’ultimo non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite per malattia.
La Corte sottolinea che l’espressione ”ferie annuali retribuite” significa che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. Il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore garantisce l’effetto utile del diritto alle ferie. La sopravvenienza fortuita del decesso del lavoratore non deve comportare retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite.