Cattivo stato degli alimenti: sempre responsabile il legale rappresentante del supermercato? Cassazione Penale, Sez. III, 3 Novembre 2015 n. 44335
Pubblicato venerdì 20 novembre 2015
Non sempre il legale rappresentante della società che gestisce una catena di supermercati è responsabile per il cattivo stato di conservazione del prodotto. Pronunciandosi su una vicenda in cui il tribunale aveva confermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 5, lett. b) e 6, legge 30 aprile 1962, n. 283 nei confronti del legale rappresentante di una società che gestiva un supermercato per aver detenuto per la vendita, esposti nel banco frigo del reparto di salumeria e nella annessa cella frigorifero, numerosi prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, la Cassazione, con la sentenza n. 44335/2015, – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la complessità dell’organizzazione aziendale e la sua preventiva suddivisione in più sedi territoriali comporta automaticamente la divisione e la conseguente ripartizione dei vari compiti, doveri e poteri delle singole unità territoriali nella quali si articola l’impresa, rendendo superflua la necessità di una delega scritta -, ha ribadito (pur consapevole dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale) che il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega.